Società di ingegneria

Società di ingegneria: cosa sono, requisiti e come aprirne una nel 2025

Società di ingegneria: cosa sono, requisiti e come aprirne una nel 2025, scopri tutto quello che c’è da sapere in questa guida.

Il panorama professionale dell’ingegneria sta vivendo una trasformazione epocale, con sempre più professionisti che scelgono di organizzarsi in società di ingegneria per rispondere alle sfide di un mercato che richiede competenze multidisciplinari e capacità di gestire progetti complessi.

La normativa 2025 ha portato importanti novità per queste realtà imprenditoriali, dal nuovo Regolamento Generale Società di Inarcassa pubblicato a maggio alle modifiche introdotte dal Codice degli Appalti, rendendo ancora più strategica la scelta di questa forma societaria per ingegneri e architetti.

Questa guida completa analizza tutti gli aspetti fondamentali per comprendere e costituire una società di ingegneria nel 2025, dai requisiti del direttore tecnico agli obblighi contributivi, fornendo un quadro chiaro per chi desidera intraprendere questo percorso imprenditoriale.

Indice dei Contenuti

Cosa sono le società di ingegneria e quale normativa le regola

Le società di ingegneria rappresentano una forma giuridica specifica prevista dall’articolo 66 del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), configurandosi come società di capitali o società cooperative che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale, distinguendosi nettamente dalle società tra professionisti per la loro capacità di offrire servizi complessi che vanno oltre la mera attività di progettazione.

L’evoluzione normativa di queste società affonda le radici nella Legge Merloni del 1994, che per la prima volta consentì a ingegneri e architetti di costituire società nelle forme di capitali, proseguendo con la Legge 415/98 che estese la possibilità di operare anche nel settore privato, fino ad arrivare alla definitiva liberalizzazione con la Legge 124/2017 (Legge sulla Concorrenza) che ha eliminato ogni dubbio residuo sulla liceità di queste società di fornire servizi anche a committenti privati.

Il quadro regolamentare attuale si completa con l’Allegato II.12 del Codice Appalti, che ha sostituito il D.M. 263/2016 definendo i requisiti specifici per la partecipazione alle gare pubbliche, e con il nuovo Regolamento Generale Società (RGS) di Inarcassa pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.110 del 14 maggio 2025, che disciplina in un unico testo l’esercizio in forma societaria della professione di ingegnere e architetto, stabilendo requisiti e obblighi per società di ingegneria, comprese quelle che operano in qualità di General Contractor.

Requisiti per aprire una società di ingegneria: direttore tecnico e forme societarie

Il requisito fondamentale e imprescindibile per costituire una società di ingegneria è la nomina di almeno un direttore tecnico, figura professionale che deve possedere una laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente della società, essere abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni e risultare iscritto all’albo professionale al momento dell’assunzione dell’incarico, assumendo la responsabilità civile solidale con la società per tutti gli elaborati tecnici che approva e controfirma.

Le forme societarie ammesse per le società di ingegneria comprendono esclusivamente le società di capitali (SRL, SPA, SAPA) e le società cooperative, con la possibilità di includere tra i soci anche soggetti non professionisti e investitori esterni, elemento che differenzia sostanzialmente queste società dalle STP (Società tra Professionisti) dove invece tutti i soci devono essere professionisti iscritti agli albi, mentre per quanto riguarda il capitale sociale minimo, la forma più utilizzata è la SRL con capitale di 10.000 euro, anche se per i giovani under 35 è possibile costituire una SRL con capitale ridotto da 1 euro fino a 9.999 euro.

La società deve inoltre predisporre e mantenere aggiornato un organigramma dettagliato che comprenda tutti i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, includendo soci, amministratori, dipendenti e consulenti con partita IVA che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, documento che deve essere comunicato all’ANAC entro dieci giorni da ogni variazione e che rappresenta un elemento essenziale per la verifica dei requisiti in sede di partecipazione a gare pubbliche.

Come costituire una società di ingegneria: iter completo e costi

Secondo quanto riportato dal blog di Pedago.it, fonte autorevole nel settore della formazione professionale, il processo di costituzione di una società di ingegneria inizia con il versamento del capitale sociale minimo di 10.000 euro presso un istituto di credito fiduciario (di cui almeno il 25% deve essere versato immediatamente), seguito dalla stipula dell’atto costitutivo davanti a un notaio e dalla redazione dello statuto societario, che pur non essendo obbligatorio risulta fortemente consigliabile per definire con precisione le regole di funzionamento della società.

L’iter prosegue con il deposito dell’atto costitutivo presso il Registro delle Imprese entro 20 giorni dalla stipula, l’iscrizione alla Camera di Commercio di competenza, la nomina formale del direttore tecnico tramite atto ufficiale, e le comunicazioni obbligatorie all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che includono l’invio dell’atto costitutivo entro 30 giorni, dell’organigramma entro 10 giorni, del fatturato speciale entro 30 giorni dall’approvazione dei bilanci e della delibera di nomina del direttore tecnico entro 5 giorni dall’iscrizione al registro imprese.

I costi complessivi di apertura si aggirano mediamente tra i 15.000 e i 20.000 euro, comprendendo il capitale sociale minimo di 10.000 euro, le spese notarili che variano da 1.500 a 2.500 euro, i diritti camerali di circa 200-300 euro, l’onorario del commercialista per la costituzione tra 1.000 e 2.000 euro, oltre all’assicurazione RC professionale obbligatoria con premi a partire da 206 euro annui, investimento iniziale che deve essere attentamente pianificato considerando anche i costi di gestione ordinaria come la tenuta della contabilità e gli adempimenti fiscali periodici.

Partita Iva, codice Ateco e obblighi contributivi con Inarcassa

Le società di ingegneria devono aprire la partita IVA utilizzando il codice ATECO 71.12.10 relativo alle “Attività degli studi di ingegneria”, che nel regime forfettario prevede un coefficiente di redditività del 78%, anche se è importante sottolineare che queste società producono reddito d’impresa e non di lavoro autonomo, pertanto sui compensi erogati non deve essere applicata la ritenuta d’acconto, aspetto chiarito definitivamente dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 56/2006.

L’obbligo di registrazione presso Inarcassa scatta quando la società possiede contemporaneamente il requisito soggettivo (costituzione in forma di società di capitali o cooperativa) e quello oggettivo (previsione nell’oggetto sociale delle attività professionali tipiche), con l’applicazione del contributo integrativo del 4% calcolato pro-quota sulla base delle prestazioni professionali effettivamente svolte da ingegneri e architetti, mentre per prestazioni svolte da altre figure professionali si applicano le aliquote delle rispettive casse previdenziali.

Dal 1° aprile 2025 entrerà inoltre in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 che sostituirà l’attuale versione 2007, richiedendo alle società di verificare e confermare i propri codici attraverso gli strumenti messi a disposizione dalle Camere di Commercio e dall’Agenzia delle Entrate, mentre per quanto riguarda gli adempimenti dichiarativi con Inarcassa, le società devono trasmettere annualmente la comunicazione del volume d’affari professionale e versare i contributi dovuti secondo le scadenze previste dal Regolamento Generale Previdenza.

Vantaggi delle società di ingegneria rispetto alle altre forme professionali

Il principale vantaggio delle società di ingegneria risiede nella responsabilità limitata al capitale sociale, che protegge il patrimonio personale dei soci da eventuali responsabilità professionali, differenziandosi nettamente dagli studi associati dove invece i professionisti rispondono illimitatamente e solidalmente, oltre alla possibilità di attrarre investitori esterni non necessariamente iscritti agli albi professionali, elemento che consente una maggiore capitalizzazione e capacità di investimento in tecnologie e risorse umane qualificate.

La struttura societaria organizzata permette di gestire progetti complessi e multidisciplinari con maggiore efficienza, facilitando la partecipazione a gare pubbliche di rilevante importo e la possibilità di operare come General Contractor nella realizzazione di opere “chiavi in mano”, mentre la presenza di soci non professionisti con competenze manageriali e commerciali consente di sviluppare strategie di business più articolate e di accedere più facilmente al credito bancario rispetto ai singoli professionisti o agli studi associati tradizionali.

Un ulteriore elemento di forza è rappresentato dalla maggiore credibilità nei confronti di committenti pubblici e privati, derivante sia dalla solidità patrimoniale garantita dal capitale sociale che dall’obbligo di assicurazione RC professionale, oltre alla possibilità per le nuove società di documentare per cinque anni dalla costituzione il possesso dei requisiti per partecipare alle gare anche con riguardo ai requisiti dei soci e dei dipendenti, agevolazione prevista dall’articolo 66 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che facilita l’ingresso nel mercato delle giovani realtà imprenditoriali.

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